Il commercio di avorio nella UE sarà ormai storia passata
12 gen 2022
La protezione degli elefanti sta facendo progressi. La Commissione Europea ha adottato nuove misure contro il bracconaggio e il traffico di avorio in tutto il mondo. La maggior parte delle modalità di commercio di avorio sono di fatto vietate nella UE, ad eccezione dell’avorio che compone oggetti d'arte antica e degli strumenti musicali prodotti prima del 1975.
Grazie alle linee guida riviste e pubblicate il 16 dicembre 2021, il commercio di avorio grezzo è sospeso sul mercato della UE, ad eccezione della riparazione o restauro di oggetti contenenti avorio antico.
Anche il commercio di oggetti in avorio lavorato all'interno della UE è proibito, anche se, ci sono delle eccezioni per l'avorio datato prima del 1947 e per gli strumenti musicali prodotti precedentemente al 1975. In entrambi i casi è necessario ottenere un certificato rilasciato dalle autorità degli Stati membri. Ulteriori restrizioni si applicano anche alle importazioni e alle (ri)esportazioni di avorio da e verso la UE.
Anche se il commercio internazionale di avorio è stato vietato dalla Convenzione di Washington dal 1989, era spesso possibile avvalersi di considerevoli scappatoie legali per commerciare avorio illegale all'interno della UE. L'Europa era quindi un centro importante per il commercio sia legale che illegale.
Salviamo la Foresta si è impegnata costantemente per portare l'attenzione dell’opinione pubblica e della UE stessa sulle responsabilità dell'Europa nel commercio dell'avorio. La nostra petizione su questo tema è già stata firmata da 898.416 cittadini di tutto il mondo.
Poiché il nuovo documento politico della UE non è legalmente vincolante, vogliamo comunque contribuire a offrire stimoli informando e divulgando la nostra petizione affinchè si giunga alla sua effettiva attuazione da parte degli stati membri. Stiamo quindi continuando a raccogliere firme per la protezione degli elefanti nella nostra pagina web.
Estratto dal documento guida
Lo scopo di questo documento guida è quello di interpretare il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio ("regolamento di base") e il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, e di fare delle raccomandazioni agli Stati membri della UE
a) sospendere la (ri)esportazione e l'importazione di oggetti in avorio grezzo
b) sospendere il commercio interno della UE di avorio grezzo, fatta eccezione per le riparazioni di strumenti musicali precedenti prodotti precedentemente al 1975e oggetti d'antiquariato datati prima del 1947 di elevata importanza culturale, artistica o storica;
c) sospendere il commercio di oggetti lavorati dopo il 1947 interno alla UE, ad eccezione degli strumenti musicali prodotti anteriormente al 1975;
d) limitare l'autorizzazione all'importazione e alla (ri)esportazione di avorio lavorato per strumenti musicali anteriori al 1975 e alle vendite di antichità prodotte anteriormente al 1947 di elevata importanza culturale, artistica o storica ai musei;
e) garantire un'interpretazione rigorosa del diritto comunitario sul restante commercio autorizzato.